La riforma dello sport e il nuovo registro delle attività sportive

Il 31 agosto 2022 entrerà in vigore il D.Lgs. 39/2021.

Sempre 31 agosto sarà abrogato anche l’articolo 7 D.L. 136/2004, convertito con L. 186/2004, che legittima il registro Coni e affida a detto ente il riconoscimento delle attività sportive.

In particolare il titolo secondo del D.Lgs. 39/2021 contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, istituito con l’articolo 10 D.Lgs. 36/2021. Il registro in questione viene gestito dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della società Sport e salute e vi dovranno essere iscritte “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”.

Dovranno essere iscritte, quindi, sia le associazioni/società che svolgono solo attività agonistica che quelli che svolgono solo attività formativa.

La domanda di iscrizione al registro dovrà essere inviata, su richiesta della ASD/SSD, direttamente dall’ente o dalla Federazione affiliante.

Questa è la procedura che riguarderà le nuove affiliazioni in quanto tutti gli enti già iscritti al c.d. registro Coni verranno trasmigrati automaticamente nel nuovo registro, pur mantenendo tutti i diritti collegati alla originaria iscrizione.

Il dipartimento dovrà provvedere con cadenza triennale alla revisione dei dati ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro stesso. Gli atti contenuti nel registro diventano opponibili ai terzi solo trascorsi 15 giorni dalla relativa annotazione.

La cancellazione potrà avvenire su richiesta di parte, d’ufficio anche a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria o tributaria.

Unica nota positiva da rilevare è che l’eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio.

La documentazione da presentare per l’iscrizione depositare è stata profondamente rivista ed è tutt’ora oggetto di importanti riflessioni.

La procedura viene delegata ai notai ma ancora non è stato chiarito “dove” il notaio potrà procedere per il deposito dello statuto da lui verificato.