Qui di seguito ci soffermeremo sulle novità apportate in sede di conversione in legge del DL 50/2022 riguardanti le iscrizioni a ruolo.
1 Maggiore dilazione delle somme iscritte a ruolo
L’art. 15-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la norma dell’art. 19 del DPR 602/73 al fine di “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.
Prima di tutto è stata incrementata la soglia in quanto è stato stabilito che fino all’importo di 120.000,00 euro (il precedente limite era di 60.000,00 euro) si può chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica. Il valore di 120.000,00 euro va considerato per “ciascuna richiesta” e non in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.
2. Decadenza
Con riferimento ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):
- la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
- l’importo per il quale è maturata la decadenza non potrà essere rateizzato ulteriormente;
- inoltre il contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento potrà comunque chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.
Le modifiche sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla suddetta data del 16.7.2022.