Il c.d. decreto “Aiuti”: DL n. 50/2022 in L. n. 91/2022 – Novità riguardanti i crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge apportano rilevanti novità alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Comunicazione del venditore

Ai sensi dell’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, come già detto aggiunto in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), qualora l’impresa che abbia maturato i contributi in argomento nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dal medesimo venditore da cui si ri­for­niva nel primo trimestre dell’anno 2019, lo stesso venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, è tenuto ad inviare al proprio cliente, su richiesta di quest’ultimo, una comunicazione nella quale devono essere riportati i seguenti dati:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare della detrazione spettante per il primo ed il secondo trimestre dell’anno 2022.

Il limite c.d. “de minimis

Il co. 3-ter dell’art. 2 del DL 50/2022, anch’esso inserito in sede di conversione in legge, ha previsto che gli aiuti possano essere concessi solamente nel rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”.   Trattasi di una previsione già contestata e probabilmente destinata ad essere eliminata o almeno modificata.