Gli adeguati assetti organizzativi nel nuovo codice della Crisi di impresa

In data 1° luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLGS 83/2022 che è entrato in vigore il 15 luglio 2022, trattasi di un correttivo al già tormentato DLGS 14/2019, destinato a sostituire nel tempo la legge Fallimentare di cui al REGIO DECRETO 267/1942.

Il correttivo specifica in particolare quali siano gli adeguati assetti organizzativi e quali siano i segnali di crisi. Le misure che l’imprenditore collettivo deve adottare, devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di seguito indicati;
  3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Costituiscono i segnali per la previsione anzidetta:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’agente per la riscossione, dell’INPS e dell’INAIL.

Questa nuova normativa, di grande impatto sugli imprenditori nonché sulle società ed i loro amministratori, sarà oggetto di ulteriori comunicazioni.