Conversione del DL 73/2022, il c.d. “Decreto Semplificazioni”

Il Senato ha approvato in via definitiva con modifiche la conversione del DL 73/2022, il decreto sulle semplificazioni fiscali. Di seguito le novità di rilievo

  • Semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili

L’art. 7 comma 4-quater del DL 357/1994 ora prevede che, la  tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su  qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari, in  difetto  di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, o di conservazione sostitutiva digitale, in sede di accesso, ispezione o verifica gli  stessi  risultano  aggiornati  sui predetti sistemi elettronici  e  vengono  stampati  a  seguito  della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

  • Informativa sulle erogazioni pubbliche

I soggetti che procedono alla redazione della Nota integrativa al bilancio, anche se non obbligati, come gli imprenditori individuali, società di persone e microimprese, possono utilizzare tale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, nel termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno dell’anno successivo alla erogazione pubblica.

  • Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente

In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima.

  • Principio di derivazione rafforzata

Il DL semplificazioni aveva già previsto con la modifica dell’art. 83 del TUIR, l’estensione alle microimprese che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, dei criteri di imputazione temporale conseguenti il principio di derivazione rafforzata a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Ora tale principio, con la conversione del decreto, viene esteso anche ai fini IRAP.

  • Segnalazione di situazioni debitorie IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate deve segnalare all’imprenditore l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.